(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 31 maggio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Concessioni stagionali e temporanee 1. Nei comuni privi di piano spiaggia, per l'anno 2006, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per attivita' turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate per l'anno 2005 e per il medesimo lotto, previa domanda dell'interessato al comune. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano, esclusivamente per l'anno 2006, anche ai comuni che, pur avendo approvato il piano demaniale comunale, non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste. 3. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a mt. 50, limitate alla sola stagione balneare 2006 e pertanto non danno alcun diritto a titoli di preferenza per l'assegnazione di aree demaniali.