(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del
                           31 maggio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Concessioni stagionali e temporanee

    1.  Nei  comuni privi di piano spiaggia, per l'anno 2006, possono
essere  rilasciate  concessioni  demaniali  marittime  per  attivita'
turistiche  e  ricreative  esclusivamente  ai  soggetti ai quali sono
state  rilasciate  per  l'anno  2005  e per il medesimo lotto, previa
domanda dell'interessato al comune.
    2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano, esclusivamente
per  l'anno  2006, anche ai comuni che, pur avendo approvato il piano
demaniale  comunale,  non  abbiano ancora assegnato in concessione le
nuove aree in esso previste.
    3.  Le  concessioni  rilasciate sono senza diritto di insistenza,
con  un  fronte  mare  non  superiore  a  mt.  50, limitate alla sola
stagione balneare 2006 e pertanto non danno alcun diritto a titoli di
preferenza per l'assegnazione di aree demaniali.